(massima n. 1)
È configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo dell'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell'idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale. (Nella specie è stata esclusa la ricorrenza dell'ipotesi di tentativo e ritenuta quella del delitto consumato nella condotta di un soggetto che, attratta una minorenne nella sua stanza da letto, l'aveva fatta sedere sulle ginocchia e, alzandole la gonna, l'aveva toccata in prossimità della vagina).