(massima n. 1)
La procedibilità d'ufficio dei reati sessuali nel caso previsto dall'art. 609 septies, comma quarto, n. 3, c.p. è stata stabilita in ragione dell'autorità connessa alle funzioni esercitate ed all'influenza, al vincolo, alla dipendenza, se non al condizionamento ed al timore che ne può derivare; il che non presuppone che l'abuso abbia necessariamente luogo durante l'espletamento delle funzioni demandate al pubblico ufficiale sotto l'aspetto strettamente tecnico-specialistico, ma soltanto che sussista una connessione anche generica di detto abuso con l'attività esercitata nei confronti di soggetti che siano con l'agente in rapporti di dipendenza (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso di violenza sessuale contestato come commesso dal direttore di un reparto di un'Azienda sanitaria locale nei confronti di due dipendenti).