(massima n. 1)
L'imputazione di falsa testimonianza, per avere deposto il falso su fatti in ordine ai quali vi era la possibilitą di essere incriminato, con pericolo per la libertą dello stesso testimone, comporta l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., la quale va applicata anche a colui che, legittimamente escusso quale teste perché al momento non vi erano a suo carico indizi di reitą, acquisti successivamente la qualitą d'imputato nel medesimo procedimento.