(massima n. 1)
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, la condotta prevista dal secondo comma dell'art. 659 c.p., esercizio di professione o mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge, č riferibile alla sola violazione di prescrizioni diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore, atteso che la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilitā integra gli estremi di un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 10, comma secondo, L. n. 447 del 1995.