(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del delitto di cui all'art. 600 ter, comma primo, c.p., il concetto di «utilizzazione» comporta la degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni, non assumendo valore esimente il relativo consenso, mentre le nozioni di «produzione» e di «esibizione» richiedono l'inserimento della condotta in un contesto di organizzazione almeno embrionale e di destinazione, anche potenziale, del materiale pornografico alla successiva fruizione da parte di terzi.