(massima n. 1)
È illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento, da parte del condannato, delle obbligazioni risarcitorie in favore della parte offesa che non sia costituita parte civile, non potendosi far rientrare tale adempimento, per la sua natura privatistica, tra le conseguenze dannose o pericolose del reato, alla cui eliminazione, stante il loro carattere pubblicistico, il giudice ben può condizionare l'applicazione del beneficio.