(massima n. 1)
In tema di associazione di stampo mafioso, affinché risulti integrato il concorso esterno, gli effetti delle condotte dei soggetti agenti devono risultare utili per l'intera associazione, e non solo per qualche suo componente, come nell'ipotesi di mero favoreggiamento personale. (Nel caso di specie, la S. comma ha ritenuto configurabile il concorso esterno a carico delle persone che avevano curato la trasmissione di messaggi — i c.d. pizzini — tra uno dei capi dell'associazione mafiosa, latitante da lungo tempo, ed un rappresentante di spicco della stessa, detenuto, in quanto tali condotte avevano fornito un contributo consistente all'associazione — garantendo agli esponenti di vertice di «Cosa Nostra» di mantenerne la gestione anche in situazioni di difficoltà quali la latitanza e la detenzione — e sussisteva la piena consapevolezza di recare aiuto all'intera organizzazione in capo agli autori delle condotte, a conoscenza del ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione dal soggetto ristretto in carcere, per effetto del vincolo di parentela ed affinità con quest'ultimo, vincolo che aveva legittimato la continua ammissione ai colloqui nella casa circondariale).