(massima n. 1)
In tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose (articolo 625, numero 2, c.p.) tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione (art. 392 c.p.). (Fattispecie nella quale l'aggravante č stata ravvisata relativamente al furto di materiale pietroso proveniente da una cava realizzato mediante attivitā di escavazione con l'uso di mezzo meccanico, tale da provocare una modifica dello stato dei luoghi).