(massima n. 1)
Per i reati di violenza sessuale, il termine per la proposizione della querela decorre dalla data in cui il querelante ha la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato. (Nella specie la Corte ha ritenuto tempestiva la querela presentata dai genitori della vittima minore solo all'esito di una visita ginecologica che accertava la rottura dell'imene della ragazza, condividendo le motivazioni dei giudici di merito che avevano riconosciuto la necessitą per i genitori stessi di attendere i risultati dell'accertamento per verificare l'attendibilitą del racconto della figlia).