(massima n. 1)
Non può essere applicata al convivente more uxorio resosi responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell'altro convivente la causa di non punibilità operante per il coniuge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 384, primo comma, e 307, ultimo comma, c.p.; il che manifestamente non si pone in contrasto con i principi di cui all'art. 3 della Costituzione, avuto anche riguardo a quanto già affermato dalla stessa Corte costituzionale con pronunce nn. 124 del 1980, 39 del 1981, 352 del 1989, 8 del 1996, 121 del 2004.