(massima n. 1)
La valutazione dei precedenti penali basata su un certificato penale non aggiornato e non corrispondente alla situazione reale costituisce un'ipotesi di travisamento del fatto risultante da atti specificamente indicati nei motivi di gravame che rientra pertanto nella previsione di cui all'art. 606 comma primo lett. e) c.p.p., nel testo introdotto dalla legge n. 46 del 2006. (La Corte ha peraltro precisato che il certificato penale aggiornato non può essere considerato «nuovo documento» e la sua acquisizione rientra tra i poteri attribuiti al giudice anche nel giudizio di legittimità).