(massima n. 1)
La circostanza attenuante speciale della dissociazione attuosa, prevista per i delitti di cui all'articolo 416 bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attivitą delle associazioni di tipo mafioso, soggiace, in assenza di un'espressa deroga di legge, alla regola generale del giudizio di comparazione con altre circostanze.