(massima n. 1)
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo n. 7, c.p. — sub specie di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede — nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati — in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del self service — la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale.