(massima n. 1)
Nell'ambito della novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, che ne prevede l'applicazione ai procedimenti in corso, trova un limite nell'eventuale, precedente, definizione della fase processuale rilevante. (Fattispecie in cui, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006, era gią stato definito il giudizio di rinvio disposto per l'annullamento della sentenza di condanna in grado di appello pronunciata previa impugnazione, ad opera del procuratore generale, della sentenza di proscioglimento di primo grado).