(massima n. 1)
Per dimostrare la sussistenza del vizio logico-giuridico di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p., come novellato dall'art. 8 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, occorre identificare l'atto processuale cui si fa riferimento, individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che emerge da tale atto e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dalla sentenza impugnata, fornire la prova della veritą dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, indicare le ragioni per le quali l'atto compromette, in modo decisivo, la tenuta logica della motivazione, introducendo quei profili di radicale incompatibilitą del provvedimento impugnato legittimanti l'accoglimento del ricorso.