(massima n. 1)
La novella dell'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. ad opera dell'art. 8 legge n. 46 del 2006, nella parte in cui consente la deduzione del vizio di motivazione sulla base anche di «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame», non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimitą, per cui il riferimento non puņ che essere agli atti concernenti fatti decisivi, che avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, se convenientemente valutati in relazione all'intero contesto probatorio. (La Corte precisa che nel giudizio di legittimitą rimane comunque esclusa la possibilitą di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito).