(massima n. 1)
La novella dell'art. 606, comma primo, lett. e) c.p.p. ad opera della L. n. 46 del 2006, nella parte in cui consente, per la deduzione dei vizi della motivazione, il riferimento ad altri atti del processo, non ha introdotto l'ulteriore ipotesi patologica del travisamento della prova, ma ha solamente ampliato il novero degli atti utilizzabili per il controllo della motivazione, ponendo a carico del ricorrente l'onere di specifica indicazione di tali atti e di illustrazione della necessitą del loro esame ai fini della decisione, ovvero, per il caso in cui l'esame sia stato compiuto, della manifesta illogicitą o contraddittorietą del risultato raggiunto.