(massima n. 1)
La riforma dell'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., con la previsione che il vizio di motivazione puņ essere dedotto con riferimento agli «altri atti del processo specificamente indicati» nei motivi di ricorso, attribuisce alla Cassazione il potere di verificare l'eventuale «travisamento della prova» che si configura quando il giudice del merito ha utilizzato una prova inesistente o quando ha presupposto come esistente una prova mai assunta.