(massima n. 2)
La metodologia indicata dal legislatore per il prelievo e il campionamento degli scarichi idrici ha carattere amministrativo e, come tale, non assurge a fonte di prova legale del carattere extratabellare degli scarichi, salva la ovvia facoltą del giudice di valutare l'attendibilitą tecnica delle analisi compiute su campioni prelevati con metodiche diverse da quelle suggerite dal legislatore. In altri termini, il legislatore indica come metodica normale, in quanto pił rappresentativa, quella del campionamento medio nell'arco di tre ore; ma non esclude che l'organo di controllo possa discrezionalmente procedere a un campionamento diverso, anche istantaneo, in considerazione delle caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico (continuo, discontinuo, istantaneo), del tipo di accertamento (di routine, di emergenza), purché ne dia espressa giustificazione nel verbale di prelievo.