(massima n. 1)
Anche a seguito della modifica apportata all'art. 606 lett. e) c.p.p. dalla L. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimitą il «travisamento del fatto» poiché alla Cassazione sono tuttora precluse in sede di controllo sulla motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di diversi criteri di ricostruzione dei fatti.