(massima n. 1)
Non integrano il reato di minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) le espressioni di minaccia rivolte nei confronti di un pubblico ufficiale come reazione alla pregressa attivitą dello stesso, in quanto difetta la finalitą di costringere la persona offesa a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio ovvero quella di influire comunque su di esso, potendosi, piuttosto, configurare il reato di minaccia aggravata ex art. 612 e 61, n. 10, c.p. (Nella specie, il reato di cui all'articolo 336 c.p. era stato ravvisato a carico degli imputati, detenuti in un carcere, i quali, come reazione alla condotta di un agente della polizia penitenziaria che, in precedenza, aveva redatto rapporto a carico di uno dei due e testimoniato nei confronti del medesimo in relazione ad un altro illecito ex articolo 336 c.p., lo avevano minacciato, profferendo, tra le altre, le seguenti espressioni: «prega solo Dio che non mi condannino e che tutto vada bene, se no poi vedrai» la Corte, proprio sulla base delle argomentazioni di cui in massima, ha ritenuto che il fatto dovesse essere configurato come minaccia contro un pubblico ufficiale perseguibile a querela).