(massima n. 1)
In tema di delitto di corruzione, la rinuncia del pubblico ufficiale, dietro compenso, al retto esercizio della funzione che per legge gli spetta, e quindi la rinuncia all'esercizio di poteri discrezionali, integra l'ipotesi di corruzione propria per atto contrario ai doveri d'ufficio. (Fattispecie in cui il pubblico ufficiale, dirigente dell'ufficio compartimentale delle imposte dirette, dava disposizione, in forza dell'accordo criminoso con il corruttore, di definire in fretta la verifica ad una societą in modo da impedire il completo controllo fiscale e contabile).