(massima n. 1)
Il controllo del giudice di legittimitą sui vizi della motivazione, pur dopo la novella dell'art. 606, comma primo lett. e) c.p.p., ad opera della legge n. 46 del 2006, che ha introdotto il riferimento ad «altri atti del processo» specificamente indicati e rappresentati nei motivi di ricorso, attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia la oggettiva «tenuta» sotto il profilo logico-argomentativo e, per mezzo di esso, anche l'accettabilitą da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.