(massima n. 1)
La deduzione del vizio di motivazione alla luce del nuovo testo dell'art. 606, comma primo lett. e), c.p.p. come novellato dalla L. n. 46 del 2006, che fa riferimento alla possibilitą che il ricorrente denunci il contrasto con «atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» comporta l'onere per quest'ultimo di identificare l'atto processuale di riferimento, di individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che č incompatibile con la ricostruzione operata in sentenza, di dare la prova della veritą dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché dell'effettiva sussistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda, di indicare le ragioni per cui l'atto inficia o compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione e immette profili di radicale incompatibilitą all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.