(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del delitto di corruzione previsto dall'art. 319 c.p., rileva anche la violazione del dovere di cui all'art. 13, comma quinto D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che impone al pubblico impiegato di trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico. Ne consegue che risponde del suddetto delitto il funzionario della Questura che, nel rilasciare i permessi di soggiorno a stranieri, inverta, dietro compenso, l'ordine temporale nella trattazione delle relative pratiche d'ufficio.