(massima n. 1)
In tema di reati di criminalitā organizzata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, che č fondata su un'utilitā obiettiva, la quale consiste nel proficuo contributo fornito alle indagini ovvero nell'aver evitato conseguenze ulteriori all'attivitā delittuosa, non implica necessariamente, data la diversitā dei rispettivi presupposti, il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, le quali si fondano su una globale valutazione della gravitā del fatto e della capacitā a delinquere del colpevole.