(massima n. 1)
È da escludere che, ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità nei confronti di soggetto imputato di reati sessuali in danno di minori, possano valere come testimonianze le dichiarazioni rese da detti minori al perito incaricato di vagliare il loro grado di maturità e di attendibilità e riportare, per quanto ritenuto di rilievo, nell'elaborato redatto dal medesimo perito, ostandovi il disposto di cui all'art. 228, comma 3, c.p.p. (oltre che, nel caso di specie, la loro mancata registrazione e verbalizzazione).