(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione che riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione tra una pluralità di condanne, tra le quali solo alcune condizionalmente sospese, qualora ridetermini la pena nei limiti per cui diviene possibile concedere la sospensione, può compiere quella valutazione richiesta dall'art. 164, primo comma, c.p. in relazione agli elementi acquisiti al momento in cui formula il giudizio prognostico.