(massima n. 1)
Il reato di omesso pagamento della somma applicata a titolo di sanzione sostitutiva, dal giudice in sede di condanna su richiesta dell'imputato (art. 83 legge 24 novembre 1981, n. 689), ha natura omissiva e l'antigiuridicitą della condotta permane fino a quando permane l'interesse dello Stato all'adempimento, con la conseguenza che non inizia a decorrere il termine di prescrizione fino a quando non si adempia all'ordine di pagamento.