(massima n. 2)
In tema di associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.), non può definirsi «manifestamente illogica» e non è, pertanto, censurabile in sede di legittimità la motivazione sulla base della quale il giudice di merito abbia ritenuto, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al suddetto reato a carico di aderente ad una cellula operativa ispirata all'ideologia ed alla pratica del terrorismo religioso di matrice islamica, del quale sia risultata la volontà, espressa in un incontro con altri aderenti al suddetto organismo, di aspirare alla «guerra santa» ed al «martirio».