(massima n. 1)
Quando su un bene in sequestro venga commesso il reato di violazione dei sigilli, la nuova apposizione dei sigilli non richiede un ulteriore provvedimento giudiziale, stante la permanenza degli effetti del sequestro gią disposto. (Peraltro, nel caso di specie, relativo ad un'ipotesi di illecito edilizio, le ulteriori infrazioni dei sigilli si erano anche concretate nella prosecuzione dei lavori abusivi, tanto da legittimare un altro provvedimento di sequestro e la riapposizione dei sigilli all'intero manufatto).