(massima n. 1)
Integra il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose (artt. 624 e 625, comma primo, n. 2, c.p.) e non quello di violenza privata (art. 610 c.p.) la sottrazione di energia elettrica previa effrazione del contatore di erogazione, ancorché detta manomissione, preordinata a ripristinare l'allacciamento dell'utenza distaccata per morositā, non determini il blocco del conteggio dell'importo conseguente al flusso di energia erogata, consentendo all'ENEL di accertarne il quantitativo corrisposto, in quanto la registrazione del consumo ha solo natura di prova del fatto e della entitā del danno causato ed il delitto č, pertanto, perfetto anche ove manchi l'occultamento della energia sottratta.