(massima n. 1)
Integra il delitto di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 479 c.p.) la condotta del notaio che proceda ad autenticare in calce ad una procura speciale sottoscrizioni non apposte in sua presenza, in quanto detta attestazione riconducendo tali sottoscrizioni ai rispettivi autori apparenti comprova l'esistenza di un fatto in realtą inesistente, vulnerando la funzione autenticativa e certificativa propria del notaio e ledendo il bene giuridico della pubblica fede e dell'affidamento dei terzi; né, al riguardo, rileva il fatto che si tratti di atto nullo, considerato che solo l'inesistenza giuridica, e non la mera nullitą del documento, fa venire meno la tutela penale nel caso di falso documentale.