(massima n. 1)
In tema di reati sessuali con minorenne, si configura l'ipotesi del tentativo quando, pur in mancanza di atti di contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta sia oggettivamente idonea a violare la libertą di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale e denoti il requisito soggettivo dell'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto l'idoneitą e l'univocitą degli atti consistiti nell'offrire in pił occasioni ad un bambino, minore di dieci anni, caramelle e denaro con l'esplicita richiesta di compiere atti sessuali e nel tentativo di trascinarlo nel bagno, pur in assenza di toccamenti lascivi).