(massima n. 1)
A seguito della nuova formulazione dell'art. 62 n. 4 c.p., recata dall'art. 2 L. 7 febbraio 1990, n. 19, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuitā č applicabile ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché la speciale tenuitā riguardi congiuntamente l'entitā del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso (fattispecie relativa a delitto di falso nummario).