(massima n. 1)
Ai fini della restituzione in termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale od opposizione avverso il decreto penale di condanna, non può ritenersi realizzata la condizione costituita dalla prova della mancata, effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, quando l'atto stesso sia stato a lui notificato a mani del difensore domiciliatario, dovendosi anzi, in tal caso, ritenere accertata l'effettiva conoscenza, con conseguente irrilevanza anche della mancata, volontaria rinuncia all'impugnazione.