(massima n. 1)
Il diniego della sospensione condizionale della pena, motivato con la considerazione che la concessione del beneficio per una condanna solo a una pena pecuniaria, peraltro di lieve entitā, non sarebbe favorevole all'imputato, č illegittimo perché si pone in contrasto con le finalitā di politica criminale dell'istituto, che prescindono dall'interesse particolare dell'imputato.