(massima n. 1)
L'applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p. non può essere invocata, per un delitto di favoreggiamento, dal tossicodipendente che abbia agito al fine di sottrarsi all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Tali sanzioni, infatti, non sono applicabili se l'interessato si sottopone al programma terapeutico e socio-riabilitativo regolato dall'art. 122 del citato D.P.R. n. 309 del 1990, di talché il relativo nocumento nella libertà personale non può dirsi «inevitabile», mentre l'attuazione del programma di riabilitazione non comporta in se stessa quella limitazione della libertà «grave» che può assumere rilevanza, per l'art. 384 c.p., a fini di esclusione della punibilità.