(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 600 ter, comma terzo, c.p. (pornografia minorile commessa per via telematica) si consuma nel momento in cui i dati pedopornografici vengono immessi nella rete, atteso che tale immissione, pur collocandosi in un momento antecedente all'effettiva diffusione tra il pubblico del materiale vietato, č sufficiente ad integrare il reato, con natura di reato di pericolo concreto, stante la possibilitā di accesso ai dati ad un numero indeterminato di soggetti.