(massima n. 1)
Per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 1 c.p. (prima della sua abrogazione a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma terzo della legge 26 marzo 2001, n. 128), occorre un nesso finalistico tra l'ingresso nell'abitazione della persona offesa e l'impossessamento da parte del colpevole della cosa mobile da esso sottratta, e non un collegamento meramente occasionale. L'aggravante di abuso di relazioni domestiche è di regola incompatibile con l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 1 c.p., giacché le relazioni domestiche presuppongono un rapporto in forza del quale l'agente ha libero accesso nel luogo abitato dalla P.O. Le due aggravanti possono concorrere qualora l'accesso nell'abitazione, nella forma in cui si è realizzato, non sia stato consentito dalla P.O., ma sia stato agevolato dalle preesistenti relazioni domestiche di cui l'agente ha, appunto, abusato.