(massima n. 1)
Nel caso di lesioni personali seguite da decesso della vittima dell'azione delittuosa, le eventuali omissioni dei sanitari nelle successive terapie mediche non elidono il nesso di causalitą tra la condotta lesiva dell'agente e l'evento morte, con la conseguente configurabilitą dell'omicidio preterintenzionale, non potendo esse costituire un fatto imprevedibile ed atipico rispetto alla serie causale precedente, della quale rappresentano uno sviluppo evolutivo, pur se non indefettibile.