(massima n. 1)
In caso di violenza sessuale presunta, di cui all'art. 609 bis, comma secondo, c.p., nella quale la persona offesa consente all'atto sessuale ma il suo consenso è viziato dall'inganno o dall'abuso che il soggetto agente compie giovandosi dello stato di inferiorità fisica o psichica della stessa persona offesa, il consenso si configura quale elemento strutturale della fattispecie criminosa e non può essere conseguentemente valutato quale circostanza attenuante ai sensi dell'art. 62 n. 5 c.p.