(massima n. 1)
In tema di annullamento del contratto per errore, le disposizioni che di tal vizio richiedono oltre che il carattere essenziale (cioč tale da determinare la parte a concludere il contratto stesso), anche quello della riconoscibilitą dall'altro contraente (da apprezzarsi dal giudice del merito con tipica indagine di fatto, incensurabile in cassazione se sorretta da congrua e corretta motivazione, in relazione alle circostanze del contratto ed alle qualitą dei contraenti) operano anche con riguardo a contratti unilaterali, come la fideiussione gratuitamente prestata, nei quali vi sia un controinteressato alla dichiarazione.