(massima n. 1)
È configurabile il concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa tutte le volte in cui il contributo dell'extraneus sia concreto, specifico, consapevole e volontario. Tale contributo ben può connettersi ad un accordo di scambio con il quale un esponente politico si impegni — verso la promessa di voti in sede di elezioni amministrative — a favorire il sodalizio criminoso nei futuri rapporti con l'Amministrazione, sicché la condotta offensiva del bene giuridico tutelato viene integrata dallo scambio sinallagmatico tra le due promesse (appoggio elettorale e agevolazione da parte dell'ente), restando irrilevante la mancata esecuzione delle promesse.