(massima n. 1)
In tema di associazioni con finalità di terrorismo internazionale, qualora occorra valutare la condotta di gruppi esistenti in Italia i quali fanno parte di organizzazioni che operano in altri paesi, non può essere considerata soltanto l'attività svolta da tali gruppi nel territorio nazionale senza inserirla nel complessivo quadro di quella riferibile all'intero sodalizio. (Nella fattispecie — relativa ad un gruppo presuntamente terroristico originario di un paese arabo — la Corte ha censurato il Tribunale del riesame laddove esso affermava che il Giudice non può ritenere fatti notori, quale, nel caso specifico, la ricostruzione delle vicende storiche del Paese di origine dell'associazione, quelli attinenti alla storia interna del Paese arabo in questione. La Corte ha osservato che nella odierna società transnazionale ed integrata il fatto notorio, agli specifici fini di cui all'art. 270 bis c.p., non può essere valutato solo nell'ambito locale poiché in tal modo si omette di considerare fatti anche eclatanti che, per la loro rilevanza, sono da ritenere di comune conoscenza).