(massima n. 1)
In tema di obbligazioni nascenti dal reato, poichè l'ordinamento prevede specifici rimedi sia in sede penale (art. 630, comma primo lett. d) c.p.p.) che civile (art. 395, comma primo n. 2 c.p.c.) nel caso in cui la falsa testimonianza abbia determinato un effettivo sviamento dell'attività giudiziaria, il danno derivante dal reato di cui all'art. 372 c.p. non può ricomprendere la totalità degli effetti dannosi subiti dal privato per l'effetto del mendacio. (In applicazione di tale principio la Corte, con riferimento alla falsa testimonianza resa in un procedimento civile per il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente, ha ritenuto corretta la sentenza del giudice di merito che aveva riconosciuto alla parte civile i danni provati dal patema d'animo, dall'aver inutilmente interessato il giudice civile con le conseguenti spese di soccombenza, dagli aumentati tempi necessari per ottenere ragione, con esclusione del danno fisico e biologico subito a seguito dell'incidente stesso).