(massima n. 1)
In tema di ordinamento penitenziario, l'intervenuta scadenza del termine di validitā del decreto ministeriale con il quale č stata disposta, ai sensi dell'art. 41 bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la sospensione delle ordinarie regole del trattamento, non fa venir meno l'interesse alla definizione nel merito dell'impugnazione che avverso il suddetto decreto sia stata proposta dal detenuto o dal pubblico ministero, avuto riguardo, per un verso, ai riflessi che il sindacato giurisdizionale č destinato ad avere sull'eventuale proroga del provvedimento; per altro verso, all'esigenza di salvaguardia della garanzia, riconosciuta dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ad un controllo giurisdizionale effettivo, e non meramente formale ed astratto, sulla legalitā della misura in questione.