(massima n. 1)
La parte che chiede l'annullamento del contratto per errore essenziale sulle qualitą del bene ha l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali tale qualitą risulta, nonché l'essenzialitą dell'errore e la sua riconoscibilitą dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza, mentre la scusabilitą dell'errore che abbia viziato la volontą del contraente al momento della conclusione del contratto č irrilevante ai fini dell'azione di annullamento, poiché deve aversi riguardo alla riconoscibilitą dell'errore da parte dell'altro contraente.