(massima n. 1)
La sentenza, costituita dal dispositivo e dalla contestuale motivazione, redatta a mano dall'estensore e resa pubblica con la lettura in udienza, non è viziata per difetto assoluto di motivazione in base al rilievo della difficoltà di lettura della grafia del testo, in quanto la difficoltà di ordine soggettivo non equivale alla assoluta indecifrabilità, che sola può fondare un giudizio di nullità assoluta del provvedimento decisorio.