(massima n. 1)
Il delitto di sequestro di persona concorre con quelli di violenza sessuale o di rapina nel caso in cui la privazione della libertā personale non si esaurisce nel tempo occorrente a commettere i delitti stessi: per la precisione, relativamente al delitto contro la libertā sessuale, quando detta privazione si č protratta prima o dopo la costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali e relativamente al delitto di rapina, quando la privazione stessa si sia protratta anche dopo l'avvenuto impossessamento della res ma per un tempo apprezzabile e senza necessitā ai fini della consumazione della rapina.